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Comune di Crotone
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Atti pubblici

 
 
Lgo atti pubblici

LA TRASPARENZA

Gli atti amministrativi sono normalmente accessibili dagli interessati. La legge che ha introdotto il diritto dei cittadini all'accesso ai documenti e agli atti è la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Il Testo Unico sugli Enti Locali (decreto legislativo n. 267/2000), all'articolo 10 dispone:

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge ..

Come si esercita il diritto di accesso

* mediante visione
* mediante estrazione di copia

L'interessato, se vuole visionare un atto, può formulare richiesta verbale, e il responsabile del procedimento presso il cui ufficio l'atto è detenuto, ne garantisce la visione, fatti salvi i casi di atti non accessibili per legge.

Per ottenere una copia dell'atto l'interessato deve presentare domanda di accesso secondo il modulo qui allegato, e indicare lo specifico interesse all'accesso.

I COSTI

Il diritto di accesso è gratuito, fatti salvi i costi di riproduzione, i diritti di ricerca e visura e l'imposta di bollo.

L'IMPOSTA DEL BOLLO

Le copie conformi agli originali degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni) devono essere rilasciati ai privati richiedenti, in bollo, fatti salvi i casi di esenzione.

Le copie semplici non richiedono l'imposta di bollo.

GLI ATTI PUBBLICI DEL COMUNE

Ci sono atti comunali di cui la legge impone la pubblicità, ad esempio le deliberazioni della Giunta e del Consiglio e tutti gli atti soggetti a pubblicazione all'albo pretorio.
Gli atti pubblicati all'albo pretorio sono per natura accessibili da chiunque, senza bisogno di indicare lo specifico interesse.
Anche i permessi di costruire sono accessibili da chiunque, perché sia la legge regionale che la legge statale urbanistica ne dispongono la pubblicazione.

GLI ATTI INTERNI ENDOPROCEDIMENTALI

Gli atti interni o endoprocedimentali non sono accessibili al privato fino a che non viene rilasciato il provvedimento amministrativo finale.

L'ACCESSO IN MATERIA AMBIENTALE

Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 contiene norme sulla libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente.
Le norme sul diritto di accesso in materia ambientale è più ampio dell'ordinario diritto di accesso, infatti l'articolo 3 del decreto legislativo n. 39/1997 dispone: Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.

I CASI DI ESCLUSIONE DELL'ACCESSO IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 4 decreto legislativo n. 39/1997

1. Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni relative all'ambiente qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare:
a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;
b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;
d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.
2. Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli interessi indicati al comma 1. I materiali e i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione.
3. Il differimento dell'accesso è disposto esclusivamente quando è necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 1. L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata.
4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al comma 1.
5. L'accesso alle informazioni può essere rifiutato o limitato quando la richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.
6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente detto termine la richiesta si intende rifiutata. 

LE LISTE ELETTORALI

articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,

"Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso."

Le liste degli elettori del Comune possono essere rilasciate in copia su apposita domanda dell'interessato, che deve indicare espressamente la finalità per cui le richiede, che può essere esclusivamente: di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio,di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenzialeo per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
Le liste degli elettori non possono essere rilasciate per finalità commerciali.

E' vietato il rilascio dell'elenco dei capi famiglia.

GLI ATTI NON ACCESSIBILI

(art. 24 legge n. 241/1990 e succ. mod. e integr.)

Il diritto di accesso è escluso per legge nei seguenti casi:

documenti coperti dal Segreto di Stato
documenti riguardanti i collaboratori di giustizia
documenti per cui la legge stabilisce il segreto o il divieto di divulgazione
in questa ultima categoria di documenti, rientrano gli atti che coinvolgono il diritto alla riservatezza delle persone.

LA PRIVACY

Il codice sulla protezione dei dati personali contenuto nel decreto legislativo 30 giugno 2003, contiene norme sul trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici e privati.
La privacy da sola non è idonea a incidere negativamente sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
La riservatezza delle persone può diventare una causa determinante per negare il diritto di accesso nel caso in cui l'atto di cui si chiede la visione o la copia contenga dati sensibili;i dati personali sensibili sono dati personali sensibili quelli idonei a rivelare:

l'origine razziale ed etnica
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
le opinioni politiche
l'adesione a partiti
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
In tutti i casi in cui l'atto amministrativo contenga dati sensibili, l'accesso a persone diverse dal diretto interessato, deve di norma essere NEGATO, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 del codice sulla protezione dei dati personali.

I DATI GIUDIZIARI

Sono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui iscrivibili al casellario giudiziale, o in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o riguardanti la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; anche l'accesso da parte dei soggetti non direttamente interessati agli atti amministrativi contenenti dati giudiziari deve, di norma, essere NEGATO.

Il codice sulla protezione dei dati personali fa salva la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi:

articolo 59 decreto legislativo n. 196/2003

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

articolo 60 decreto legislativo n. 196/2003

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.


IL BILANCIAMENTO TRA ACCESSO E RISERVATEZZA

La legge attribuisce al responsabile di procedimento il delicato compito di bilanciare l'interesse all'accesso agli atti amministrativi, con l'opposto interesse alla riservatezza dei dati personali contenuti nel documento, quando i dati personali riguardino lo stato di salute o la vita sessuale.

Per poter consentire all'accesso ai documenti amministrativi da parte di persone diverse dal diretto interessato, occorre che l'interesse fatto valere dal richiedente sia di rango pari o superiore a quello protetto dalle norme sulla riservatezza. Quindi non si potrà ottenere l'accesso ad atti contenenti dati inerenti la salute di persone, per tutelare propri interessi patrimoniali, perché il patrimonio, tra i valori costituzionali, è di rango inferiore ai diritti della personalità.

LA PUBBLICAZIONE DI ATTI ALL'ALBO PRETORIO E LA RISERVATEZZA

Articolo 65 decreto legislativo n. 196/2003

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

I VERBALI DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Trattamento dati sensibili e giudiziari

E' consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari nei limiti della indispensabilità per la redazione di verbali di riunione del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni consiliari e degli altri organi collegiali: trattamento significa che i componenti dell'organo collegiale possono discutere di questioni riguardanti dati sensibili e giudiziari qualora ciò sia indispensabile per l'adozione di delibere di competenza (ad esempio delibera di convalida degli eletti e verifica dei precedenti penali). Naturalmente nel caso di riunioni pubbliche come sono quelle del Consiglio e delle Commissioni consiliari, sarà cura del Presidente dell'organo valutare l'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e giudiziari rispetto all'oggetto della deliberazione, e disporre per i necessari accorgimenti a tutela della riservatezza.

La successiva pubblicazione dei verbali

La legge consente la pubblicazione dei verbali contenenti dati sensibili e giudiziari nei limiti della indispensabilità del trattamento di cui sopra; tuttavia dispone per l'assoluto divieto di pubblicazione di dati inerenti la salute e per la pubblicazione degli altri dati sensibili e giudiziari nei limiti della indispensabilità per il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.

IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

I consiglieri comunali hanno un diritto di accesso agli atti, alle notizie e alle informazioni, più ampio rispetto agli altri cittadini.
Essi infatti ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali): hanno diritto di ottenere dagli uffici, del comune, nonchè dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso , utili all'espletamento del proprio mandato . Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Quindi ai consiglieri comunali non può essere negato l'accesso agli atti motivato dalla riservatezza dei dati in essi contenuti: infatti i consiglieri sono tenuti al segreto, pertanto possono venire a conoscenza anche dei dati sensibili e giudiziari, purchè per ragioni connesse al mandato elettivo, ma non possono divulgare il contenuto di quanto sono venuti a conoscenza.
L'accesso dei consiglieri comunali deve essere motivato da esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo, pertanto è da escludersi un accesso a dati normalmente non accessibili al pubblico, motivato da interessi di tipo personale o professionale.
L'accesso dei consiglieri comunali deve essere anche misurato, e non comportare eccessivi oneri di ricerca e copia da parte degli uffici, e pertanto non sono accoglibili richieste di accesso a tutte le determine di un certo anno, ma è necessario indicare gli atti di cui si chiede l'accesso.

IL POTERE DI DIFFERIMENTO DEL SINDACO

Gli atti del comune, normalmente pubblici, possono essere sottratti temporaneamente all'accesso, dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali)

Il Sindaco può differire l'accesso agli atti con una temporanea e motivata dichiarazione, in conformità al regolamento comunale sull'accesso, in quanto la diffusione degli atti può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

IL RIFIUTO DELL'ACCESSO

Il responsabile di procedimento, rifiuta motivatamente l'accesso agli atti amministrativi, al ricorrere di una delle situazioni di protezione della riservatezza o di segreto previste dalla legge.
Il responsabile del procedimento può anche limitare l'accesso agli atti, sempre motivando in ordine alle esigenze di segreto o riservatezza previste dalla legge.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

L'interessato può presentare contro il diniego, differimento o limitazione dell'accesso, ricorso al Tar, entro 30 giorni, oppure, chiedere entro lo stesso termine al difensore civico, il riesame della sua istanza di accesso.

IL DIFENSORE CIVICO

Il difensore civico che ritenga illegittimo il rifiuto o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto.

Il responsabile di procedimento o il Sindaco possono confermare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, il diniego o il differimento dell'accesso; in mancanza, l'accesso è consentito.





 
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