Normale applicazione delle norme

Dettagli della notizia

Corre l'obbligo in riferimento all'Ordinanza Sindacale che prevede il divieto della vendita ambulante in determinate aree cittadine

Data:

24 Novembre 2022

Tempo di lettura:

Descrizione

Corre l'obbligo in riferimento all'Ordinanza Sindacale che prevede il divieto della vendita ambulante in determinate aree cittadine di precisare, quanto segue:
1) non è precluso agli ambulanti di proseguire nella loro consueta attività di vendita ma è richiesto, di contro, che gli stessi seguano le regole previste dalla legge regionale 18/1999 e del regolamento comunale che disciplina la vendita sulle aree pubbliche in vigore dal marzo del 2003;
2) in tale contesto, si rammenta come la disciplina regolamentaria comunale stabilisca, fra le altri, alcune prescrizioni e divieti;3) l'art. 33 del regolamento prevede quale che sia l'attività di vendita in forma itinerante e si prevede che:
* L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
* L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
* E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo e, comunque, per un periodo non superiore ad un'ora di permanenza, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
* E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1Km.
4) l'art. 34 individua, invece, le zone in cui tale attività di vendita è vietata e nel caso, più specificatamente, ciò non è consentito nel Centro Storico (zona E) e nel Centro Urbano (zona A e D ).
Il sindaco - tenuto conto che sempre il medesimo articolo regolamentare prevede tale elenco "può essere modificato o integrato con ordinanza sindacale" - altro non ha fatto che rammentare e richiedere il rispetto delle norme e del decoro urbano.
Natale Filiberto
Assessore alle Attività Produttive

A cura di

Questa pagina è gestita da

L'Ufficio comunicazione istituzionale si occupa della creazione e gestione di canali comunicativi e promozionali atti a divulgare all'esterno le iniziative dell’Amministrazione comunale (Attività del Sindaco, Giunta comunale, Consiglio comunale)

Ultimo aggiornamento: 17/03/2026, 12:11

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri