Coronavirus: Ordinanza Regione Calabria

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Sintesi dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20 marzo 2020

Data:

21 Marzo 2020

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Sintesi dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20 marzo 2020

Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 sull'intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione
Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;
Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione
Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare
L'eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora di tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi
E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. Nel caso l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone;
Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco
E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e per le edicole
Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale ove il fatto non costituisca più grave reato

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