Centro Affido e solidarietà familiare

Registro delle famiglie disponibili ad accogliere temporaneamente minori in difficoltà attraverso percorsi di affidamento familiare o solidarietà familiare, promossi dai servizi sociali

Istituzione Albo delle Famiglie disponibili all’affido e alla solidarietà familiare di minori nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Crotone (Belvedere di Spinello, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale).

OBIETTIVI:

La finalità è favorire la sensibilizzazione e la diffusione della cultura della solidarietà tra nuclei familiari mediante l’istituto dell’Affidamento Familiare e della Solidarietà familiare.
L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno che si attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che momentaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, educative e di mantenimento. L’affidamento familiare rappresenta una importante risorsa, in una logica preventiva di attenzione ai bisogni dei minori e di solidarietà familiare. L’Ambito Sociale Territoriale di Crotone promuove azioni a tutela dei bambini mettendo in atto interventi finalizzati a:
proteggere il bambino o il ragazzo da forme di emarginazione o degrado che possano interferire con la sua crescita, la sua serenità e il suo sviluppo psicofisico, offrendo l’inserimento in un ambiente di vita idoneo;
sostenere la famiglia di origine al fine di favorire il rientro del bambino o del ragazzo nella propria casa;
evitare l’Istituzionalizzazione dei bambini/ragazzi, favorendo l’inserimento in un ambiente familiare.

La famiglia affidataria o solidale non si sostituisce alla famiglia d’origine del bambino o del ragazzo, anzi ne favorisce i rapporti (salvo particolari situazioni di pregiudizio per il minore o per il progetto di affido) fino al suo completo rientro, al termine del percorso di affidamento.
La famiglia affidataria o solidale si occupa dell’istruzione, dell’educazione e della cura del bambino/ragazzo che gli viene affidato, provvedendo al suo mantenimento, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, ove non sussistano limitazioni della responsabilità genitoriale.

Obiettivo primario è la definizione di un elenco di famiglie e soggetti, valutati idonei, disponibili all’affidamento familiare e alla solidarietà familiare per i minori in difficoltà, allo scopo di prevenire l’istituzionalizzazione dei minori con contesto familiare a rischio. Allo scopo, dunque, si intende:

  • individuare e selezionare nuclei familiari, coppie unite in matrimonio o di fatto, singole persone disponibili ad accogliere per un affido temporaneo, minori in difficoltà segnalati dall’Autorità Giudiziaria e/o dai Servizi Sociali comunali del territorio;
    predisporre un apposito “Albo” di soggetti affidatari disponibili all’accoglienza;
    formare i “soggetti affidatari” all’accoglienza del minore per l’affido temporaneo;
    creare una Banca Dati di Ambito;

DESTINATARI:

Possono fare richiesta le coppie di fatto o coniugate, con o senza figli e le persone singole e maggiorenni disponibili all’affidamento.
E’ requisito fondamentale per coloro che si candidano a diventare affidatari o solidali:
non aver riportato condanne penali;
non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di disposizioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale a carico del dichiarante o di altri componenti del nucleo familiare;
non essere sottoposti a procedimenti penali relativi a delitti contro la persona o contro l’ordine pubblico e l’incolumità pubblica, ovvero reati contro minori.

Ai soggetti ritenuti idonei verranno garantiti interventi informativi e formativi necessari, colloqui di coppia ed individuali con l’obiettivo di valutare le risorse personali, le relative disponibilità e la eventuale possibilità di essere inseriti nell’Albo delle famiglie affidatarie e solidali. Il mantenimento dei requisiti, gli aspetti motivazionali e la valutazione del contesto familiare delle famiglie/adulti ritenuti idonei verranno verificati periodicamente e, soprattutto, durante la realizzazione del progetto di affidamento.

ACCESSO:

Le famiglie e le persone singole maggiorenni disponibili all’accoglienza di minori potranno presentare richiesta e/o avere maggiori informazioni, accedendo ai seguenti contatti:

𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨:
Numero Verde: 800.66.15.92
Email: affido@comune.crotone.it
Responsabile: Centro Affidi Comune di Crotone

DURATA:

Le attività previste sono orientate al raggiungimento degli obiettivi individuati nei progetti educativi personalizzati per ciascun minore e per un massimo di due anni, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziare.

CONTATTI:
Responsabile del procedimento e Coordinatrice del Centro Affidi e Solidarietà Familiare:
Dr.ssa Maria Rizzo: tel. 0962/921355; e-mail rizzomaria@comune.crotone.it.

DIFFERENZA CON ADOZIONE:

La legge 4 maggio 1983, n. 184, prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno Stato estero (adozione internazionale) aderente alla Convenzione dell’Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, oppure in un paese col quale l’Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione. Gli aspiranti possono dare disponibilità sia per l’adozione nazionale sia per quella internazionale per un paese straniero specifico. Gli aspiranti devono rivolgersi al Tribunale per i minorenni di competenza
I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana, in sintesi, sono i seguenti:
L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche un eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio.
La differenza di età tra gli adottanti e l’adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno solo dei due coniugi può avere una differenza di età superiore ai 45 anni, a patto che la sua età non superi i 55 anni. Inoltre il limite può essere derogato se i coniugi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, o quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato;
Gli adottanti devono essere effettivamente idonei a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali.
Nel 2025 la Corte Costituzionale ha aperto ai single la possibilità di adottare un minore straniero.

Il minore è dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni, quando è in stato di abbandono, privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, a meno che la privazione sia temporanea e dovuta a impedimenti di forza maggiore.

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Contatti

Settore 2 - Servizi alla Persona, Attività Produttive e Valorizzazione del territorio

Gestione dei servizi sociali e alla comunità, supporto allo sviluppo economico locale e promozione delle risorse del territorio.

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