Imposta di soggiorno – IDS

L’imposta di soggiorno è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché servizi pubblici locali connessi alla valorizzazione turistica della città.

Il Comune di Crotone, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30 luglio 2015, ha istituito l’Imposta di Soggiorno e approvato il relativo Regolamento Comunale, disciplinando le modalità di applicazione del tributo per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

  1. Soggetto passivo dell’imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all’art. 2, comma 2 e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Crotone. Tale soggetto corrisponde l’imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
  2. L’imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
  3. Ai sensi dell’art.4, comma 1-ter del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e dell’art.4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, sono responsabili del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
  4. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Crotone possono provvedere all’assolvimento dell’imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Responsabilità del gestore della struttura

Anche a seguito delle modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno introdotte dall’articolo 180 del Decreto Legge 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020, la responsabilità contabile per il corretto riversamento dell’imposta resta in capo al gestore della struttura ricettiva.

Secondo quanto stabilito dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna (sentenza n. 206/2021), il gestore della struttura alberghiera è legato al Comune da un rapporto di servizio, che comporta specifici obblighi giuridici azionabili davanti al giudice contabile.

Il cliente della struttura ricettiva è il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno. Tuttavia il gestore della struttura è responsabile:

  • dell’incasso dell’imposta;

  • della presentazione delle dichiarazioni previste;

  • del versamento delle somme al Comune;

  • degli ulteriori adempimenti stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, si applica una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’importo dovuto.
In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno costituiscono numerario pubblico e, fin dal momento della consegna da parte degli ospiti della struttura, entrano nel patrimonio del Comune.

Pertanto il gestore della struttura ricettiva ha l’obbligo di:

  • incassare l’imposta dai clienti,

  • accantonare le somme riscosse,

  • riversarle successivamente nelle casse dell’ente locale.

Questo principio è stato confermato anche dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (sentenza n. 22/2016) e dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana (sentenza n. 286/2020).

Responsabilità amministrativa

In caso di mancato riversamento dell’imposta, la competenza a giudicare resta della Corte dei conti, anche se il comportamento omissivo è avvenuto prima delle modifiche normative introdotte nel 2020.

Qualora il comportamento sia qualificato come doloso, in presenza di una persistente violazione degli obblighi giuridici, la responsabilità può estendersi anche al legale rappresentante della società, in solido con la società stessa.

Il principio si fonda anche sulle norme del Codice civile che prevedono la responsabilità degli amministratori e dei soci per atti compiuti con dolo o colpa nell’esercizio delle loro funzioni.

Informazioni

Si informano tutti i gestori delle strutture ricettive che dal 1° gennaio 2025 sarà obbligatoria l’iscrizione al Portale Pay Tourist Crotone, ai sensi dell’art. 6 commi 5 e 6 del Nuovo Regolamento sull’Imposta di Soggiorno.

I gestori, per poter adempiere agli obblighi previsti dal regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l’apposito portale web messo a disposizione dall’Ente.

Attraverso il portale il gestore comunica al Comune di Crotone, entro 24 ore dall’arrivo degli ospiti, le seguenti informazioni:

  • il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la struttura;

  • il periodo di permanenza;

  • il numero dei pernottamenti soggetti all’imposta;

  • il numero dei soggetti esenti dal pagamento;

  • l’imposta dovuta;

  • le informazioni identificative dei soggetti passivi necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo e fondamentali per garantire una gestione contabile analitica dell’imposta di soggiorno.

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Pagina aggiornata il 04/03/2026

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