La TARI (Tassa sui Rifiuti) è il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.
Il tributo è dovuto da chi utilizza o detiene locali e aree che possono produrre rifiuti urbani.
Regolamento TARI 2023
La TARI consente di coprire i costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio comunale.
Presupposto del tributo
Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
L’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall’acquisizione della residenza anagrafica. L’occupazione, la detenzione o il possesso di magazzini, autorimesse, locali commerciali o locali produttivi (inseriti nella categoria D), anche in assenza di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica o della presenza di una specifica attività, comporta l’assoggettabilità al tributo e l’onere, in capo all’occupante/detentore/possessore del bene, dell’iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti. Tali locali sono infatti, per loro natura, ritenuti suscettibili di produrre rifiuti in base alle proprie caratteristiche intrinseche e potenzialmente utilizzabili da chi li occupa, detiene o ne è il possessore. L’esonero dal pagamento del tributo è tuttavia consentito ove il locale si trovi in obiettive condizioni di inutilizzabilità, comprovata tramite idonea documentazione da presentare ogni anno presso l’ufficio Tributi del Comune.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Soggetto passivo
- Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
- per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 21 o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori.
- per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività, il legale rappresentante, il socio accomandatario di società senza autonomia patrimoniale perfetta o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
Modalità di pagamento
La TARI può essere pagata principalmente tramite il circuito PagoPA.
PagoPA
È il metodo principale e può essere utilizzato:
Altre modalità
Il pagamento può avvenire:
Gestione della riscossione
La riscossione dei tributi del Comune di Crotone è affidata al concessionario SOGET:
👉 https://www.sogetspa.it/provincia/crotone/