Il Tributo è disciplinato dalla Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità) (artt. 641 e segg.) e successive modificazioni e dai relativi Regolamenti Comunali.
IMPORTANTE: la tassa rifiuti richiede la denuncia obbligatoria da parte del contribuente, pertanto ogni nuova iscrizione, variazione e cessazione della tassa va autodichiarata, In mancanza di autodichiarazione viene emesso avviso di accertamento con sanzioni pari al 120 % della tassa più interessi, se si tratta di utenze domestiche, sanzioni del 200% della tassa più interessi se si tratta di utenze produttive (attività commerciali, ecc.). Le sanzioni e gli interessi sono applicabili per ogni anno di mancata autodichiarazione. Si rammenta che la presentazione di istanze all'anagrafe per variazioni di indirizzo e quant'altro, la presentazione di scia o altro agli uffici urbanistici, le richieste allo sportello telematico SUAP e qualsiasi altra pratica presentata al Comune non esonera dalla presentazione dell'autodichiarazione della tassa rifiuti all'ufficio tributi.
Le richieste di sgravio e rimborso della tassa rifiuti, ai sensi del vigente regolamento allegato, saranno accettate solo nei seguenti casi:
- tempestiva istanza: la richiesta di sgravio o rimborso dovrà essere presentata entro massimo il 30 giungo dell'anno successivo al momento in cui l'immobile non è stato più utilizzato, la richiesta dovrà essere accompagnata da documentazione probante il non utilizzo dell'immobile. La mancata presentazione nei termini descritti dell'istanza comporta la decadenza del diritto allo sgravio o al rimborso anche se di fatto l'immobile non è stato utilizzato (si veda sentenze Cassazione in materia);
- duplicazione della tassa con un altro soggetto che già paga o ha pagato il tributo, se quest'ultimo non ha assolto il tributo, la presentazione della domanda di sgravio oltre il 30 giugno dell'anno successivo, da parte di chi ha cessato l'uso dell'immobile, non da diritto allo sgravio o al rimborso;
relativamente alle richieste di sgravio o diminuzione del tributo per variazione dei componenti il nucleo familiare, per variazione dei mq, trasferimento durante l'anno in altra residenza, ecc. qualora sia stato recapitato l'avviso di pagamento o la cartella esattoriale della ex Equitalia l'importo da pagare andrà assolto interamente e dietro richiesta dopo il pagamento la parte non dovuta per gli eventi descritti sarà portata in diminuzione della tassa per l'anno successivo e quindi a conguaglio compensativo. Pertanto in questi casi non sarà più necessario richiedere lo sgravio.
Per una celere risposta alle istanze è preferibile contattare il personale agli indirizzi e.mail presenti nelle pagine della sezione tributi, lasciando anche un proprio recapito e.mail.
Per la protocollazione delle istanze è possibile evitare le file al protocollo dell' Ente utilizzando il servizio https://www.crotone.sportellocivico.it/ dove è possibile registrarsi e autoprotocollare una richiesta con il rilascio di ricevuta, anche se non si ha una PEC. Inoltre utilizzando tale servizio la richiesta perverrà in maniera più rapida e sarà subito presa in carico dal personale per la lavorazione.
Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
a) per le Utenze Domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori.
b) per le Utenze Non Domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.
La stessa viene corrisposta da una quota fissa e da una quota variabile.
I soggetti passivi sono obbligati,entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia di iscrizione su apposito modello messo a disposizione del comune.
Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido la dichiarazione può essere presentata anche a uno solo dei possessori e detentori. (il mancato pagamento della tassa da parte di uno dei coobbligati comporta l'emissione di avviso di accertamento con sanzioni e interessi per l'altro coobbligato)
La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze Domestiche:
Utenze Non Domestiche:
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.
A tal fine è necessario denunciare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione:
Si rammenta che la tassa non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche o suap o di qualsiasi altro ufficio, quindi la denuncia anagrafica per il cambio di abitazione o di residenza, l'apertura dell'attività o le variazioni della stessa, la presentazione di una SCIA, ecc., non sono sostitutive della denuncia ai fini dell'applicazione o della cessazione della tassa (la mancata presentazione della denuncia comporta l' emissione di avviso di accertamento con sanzioni e interessi per tutti gli anni di omissione).
Il Modello di Denuncia è scaricabile in questa sezione a fine pagina.
La cessazione, nel corso dell'anno, deve essere comunicata all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia.
La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa
Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Entro il termine di cinque anni deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell'avviso bonario di pagamento.
La violazione dell'obbligo di denuncia, viene sanzionata, in base alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento mediante l'emissione da parte dell'Ufficio di avviso di accertamento.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 20 Gennaio dell'anno successivo se più favorevole.
Per presentare le dichiarazioni di inizio attività, variazione,cessazione, è possibile stampare la modulistica presente incalce, compilarla in ogni sua parte, e presentarla:
La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante daltimbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto diricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di ricezione del sistemainformatico per posta elettronica e secondo le indicazioni di legge per la PEC.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata adanno solare, ed è liquidata su base bimestrale.
La tariffa è composta:
La tariffa per le Utenze Domestiche è determinata:
La tariffa per le Utenze Non Domestiche è determinata:
Le tariffe, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale e sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
Per l'anno 2022 le tariffe saranno determinate con l'approvazione del piano finanziario di gestione dei rifiuti 2022. Nelle more di definizione del piano finanziario 2022, la tassa verrà corrisposta con un acconto parametrato alle tariffe 2022 sotto riportate.
NOTA BENE: All'importo netto della tassa devono essere aggiunte le addizionali di legge pari al 5%.
Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate, in funzione della relativa categoria catastale, o in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 340 della legge 311/2004.
Pertanto, la superficie dichiarata ai fini della tassazione non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98.
Non sono soggetti altributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani oassimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmentedestinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.Nella fattispecie, e per l'applicazione delle Riduzioni si demanda alla visione degli articoli 37 - 43 - e 44 del Regolamento Comunale
I locali e le aree ove si producono i rifiuti speciali tossici o nocivi(ora definiti dal D.Lgv.22/97 "rifiuti pericolosi", in quanto lo smaltimento di talicategorie di rifiuto spetta a chi lo produce), sono esclusi dalla applicazionedel tributo.
Si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione deglistessi (sale macchine, laboratori, ecc.).
A tali fini, le attività che producono i rifiuti pericolosi, sono tenute adindividuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata aproduzione del rifiuto tossico e nocivo,mediante presentazione di planimetria afirma di un tecnico abilitato, nonché la tipologia dello stesso.
Nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'interasuperficie.
I Comuni, con propri regolamenti possono individuare categorie di attivitàproduttive, contestualmente di rifiuti speciali, tossici o nocivi e rifiutiurbani e/o assimilabili ad essi alle quali applicare specifiche riduzioniPer quanto riguardal'identificazione ed i quantitativi concernenti i rifiuti assimilati agliurbani si fa rinvio agli articoli 30 - 31 - e 32 del Regolamento Comunale.
il Comune di Crotone per convezione si affida per la riscossione all' Agenzia delle Entrate Riscossione (Ex Equitalia) pertanto viene inoltrato al contribuente avviso bonario di pagamento sul quale sono indicati le modalità di pagamento, qualora lo stesso non venga recapitato è possibile contattare Agenzia delle Entrate Riscossione che fornirà le modalità di pagamento o seguire le indicazione al seguente indirizzo internet:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Pagamenti/
I residenti all'estero che non possono utilizzare i bollettini devono effettuare il pagamento con bonifico intestato al Comune di Crotone con la causale "TA.RI. Tassa sui rifiuti anno 2018" eseguito da (nome, cognome e codice fiscale dell'intestatario) - codice BIC/SWIFT di Poste Italiane : BPPIITRRXXX - codice IBAN IT - 71 - D 07601 - 04400 - 001032055236.
Per quanto altro non richiamato nella presente informativa, il contribuente puòconsultare il Decreto legislativo 27 dicembre 2013, n. 147 e successiveintegrazioni e modificazioni, le disposizioni legislative vigenti in materia, il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI e il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
I suddetti Regolamenti sono consultabilinella sezione Regolamenti Tributari