Art. 17 della Costituzione
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

 
 

Lo svolgimento di pubblici spettacoli e trattenimenti (in forma temporanea o in forma stabile, all'aperto o in un locale) è soggetto a licenza comunale ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - REGIO DECRETO17/6/1931, n. 773 cui si accompagna il Regolamento applicativo - REGIO DECRETO 06/05/1940 n. 635). Quando l'attività è esercitata in forma di attività di impresa, l'istanza deve essere presentata tramite SUAP. Tuttavia le medesime norme di legge prevedono che per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inzio è possibile presentare al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Al di fuori di questa ipotesi sarà, invece, necessario il rilascio di una licenza da parte dell'Ufficio Suap.
A tal proposito si evidenzia che la SCIA può essere utilizzata solamente per gli eventi che iniziano e terminano entro le 24  del giorno di inizio; nell'ipotesi di manifestazione della durata di più giorni - anche se con orario non continuativo - sarà necessario il rilascio della licenza prevista dal medesimo articolo.

L'art. 68 del TULPS si applica alle ipotesi di spettacoli e trattenimenti, organizzati in forma stabile o temporanea, di più ampio respiro e vasta portata che si svolgono in strutture appositamente allestite quali discoteche, sale da ballo, tendostrutture, campi di calcio, spettacoli al chiuso o in aree aperte ma recintate, ovvero in aree con grande affluenza di persone.
L'art. 69del TULPS si applica, invece, quando, anche temporaneamente, si vogliono dare per mestiere piccoli trattenimenti che si svolgono nei pubblici esercizi, nonché spettacoli di portata limitata, quali giocolieri, commedianti, burattinai, ovvero esporre alla pubblica vista rarità, animali in circhi equestri, oggetti di curiosità etc.
In passato questa diversificazione era dovuta al fatto che la licenza di cui all'art. 68 TULPS veniva rilasciata dal Questore (e quindi per manifestazioni importanti) mentre la licenza di cui all'art. 69 TULPS veniva rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Oggi questa diversificazione ha perso di importanza tenuto conto che queste licenze sono entrambe di competenza del Comune.


L'art. 80 del TULPS prevede poi che "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza".
La commissione incaricata di questo tipo di controllo è la Commisione di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo , che può essere comunale (CCVLPS) o provinciale (CPVLPS).

 

Normativa prevenzione incendi (D.P.R. n. 151/2011)

E' da precisare che l'assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo non comporta necessariamente  l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R n. 151/2011, per cui un'attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo, ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi quale attività di cui al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, al quale si rinvia per la consultazione, che riposta invece i locali di spettacolo e di trattenimento in genere soggetti ai controllo di prevenzione incendi.
I VV.FF. sono comunque componenti delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo comunali e provinciali.

 

Somministrazione

In presenza di attività di somministrazione a pagamento, durante la manifestazione, occorre presentare, al SUAP competente, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) apposita.

 

Campi di applicazione inclusi

La commissione di vigilanza esercita la propria attività riguardo a (Decreto Ministeriale 19/08/1996):


- teatri (con capienza fino a 1.300 persone);
- teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda per spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1.300 persone):
- cinematografi (con capienza fino a 1.300 persone);
- cinema - teatro, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli (con capienza fino a 1.300 persone);
- auditori e sale convegni (con capienza fino a 1.300 persone);
- locali di trattenimento, cioè locali destinati ad attrazioni varie, spazi attrezzati all'interno di esercizi pubblici o spazi per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5.000 persone);
- sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5.000 persone);
- luoghi per spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1.300 persone);
- parchi di divertimento (con capienza fino a 5.000 persone);
- circhi (con capienza fino a 1.300 persone);
- luoghi all'aperto dove l'accesso avviene a determinate condizioni oppure spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico e allestiti per spettacoli e trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone). Tra i trattenimenti sono comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti, le manifestazioni fieristiche, le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, le manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi generelocali multiuso che solo occasionalmente sono utilizzati per attività di intrattenimento, ma di norma non ospitano attività di spettacolo e/o trattenimento (con capienza fino a 5.000 persone);
- sale polivalenti, cioè locali per attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5.000 persone);
- impianti sportivi in genere con attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5.000 persone);
- piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5.000 persone).

 

Campi di applicazione esclusi

Sono esclusi dal campo di attività della commissione di vigilanza (Decreto Ministeriale 19/08/1996):


- luoghi all'aperto, come piazze e aree urbane prive di strutture per lo stazionamento o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) che assiste a spettacoli e manifestazioni varie (spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, ecc.). Per gli artisti è consentita la presenza di palchi o pedane con altezza massima pari a 0,80 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico e opportunamente certificate;
- locali destinati esclusivamente a riunioni operative di sedi di associazioni ed enticircoli privati che svolgono attività solo per i propri associatipubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dove sono utilizzati strumenti musicali per l'attività di piano bar, in modo che l'esercizio non si trasformi in un locale di pubblico spettacolo e non si svolga ballo, intrattenimento o uno spettacolo che sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (capienza e afflusso non superiori a 100 persone);
- pubblici esercizi con strumenti per il "karaoke" o attività simili, installati in sale idonee e appositamente allestite (capienza non superiore a 100 persone);
- allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) dove il trattenimento supporta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dove non sono utilizzati altre strutture come pedane, palchi, ecc.manifestazioni fieristiche se sono svolte in luoghi all'aperto, come piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e al contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.);
- mercati, sagre e fiere comprese nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e attività per la raccolta di fondi per beneficenza, dove non si svolgono attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- singole giostre dello spettacolo viaggiante che non costituiscono luna park.


 
 

Spettacoli viaggianti

Per gli spettacoli viaggianti si applica l'art. 69 TULPS

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO 2022
 
 
 
 
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