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Il Tributo è disciplinato dal Capo III (artt. 58 e segg.) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dai relativi Regolamenti Comunali.
Si ritiene utile illustrare sinteticamente gli aspetti essenziali della tassa in questione, rimandando comunque alle fonti normative ed alla prassi del competente Ufficio per ogni eventuale questione o precisazione di carattere amministrativo, legale, o contenzioso, costituendo le presenti informazioni al pubblico tese a favorire la conoscenza del tributo anche ai fini di una maggiore trasparenza nel rapporto con l'utenza.

 
 

  1. PRESUPPOSTO DELLA TASSA
  2. DECORRENZA DELLA TASSA
  3. DENUNCIA INIZIALE
  4. DENUNCIA DI CESSAZIONE
  5. TARIFFE ANNO 2012
  6. DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
  7. ALIQUOTE E DETRAZIONI
  8. ESCLUSIONI
  9. RIFIUTI SPECIALI - RIFIUTI ASSIMILATI
  10. INFORMAZIONI
  11. MODALITA' DEL VERSAMENTO
  12. MODULISTICA

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.

 

DECORRENZA DELLA TASSA

La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.
La stessa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d'uso dei locali e delle aree.

 

DENUNCIA INIZIALE

I soggetti passivi sono obbligati, (art. 70 DLgs.vo 507/93) entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia di iscrizione su apposito modello messo a disposizione del comune allegando:

  • Planimetria dei locali, redatta da un tecnico abilitato;
  • Fotocopia del documento d'identità della persona che si iscrive.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.
A tal fine è necessario denunciare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione:

  • Cambiamento di abitazione o trasferimento di sede dell'attività entro la città
  • Trasferimento in altro Comune o cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassabili (denuncia di cessazione), ai fini della cancellazione dal ruolo della tassa;
  • Variazione della metratura e/o della destinazione d'uso , a suo tempo dichiarata, dei locali occupati (denuncia di variazione);
  • Cambio di intestazione della cartella esattoriale (denuncia di cessazione e denuncia di nuova iscrizione).

Si rammenta che la tassa non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche quindi la denuncia anagrafica per il cambio di abitazione o di residenza non è sostitutiva della denuncia ai fini dell'applicazione o della cessazione della tassa.
Il Modello di Denuncia è scaricabile nell'area Modulistica.

 

DENUNCIA DI CESSAZIONE

La cessazione, nel corso dell'anno, deve essere comunicata all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia.
La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa
Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Entro il termine di cinque anni deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell'avviso bonario di pagamento.
La violazione dell'obbligo di denuncia, viene sanzionata, in base alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento mediante l'emissione da parte dell'Ufficio di  avviso di accertamento.

 

TARIFFE ANNO 2012

Per l'anno 2012 il Comune di Crotone ha deliberato le seguenti tariffe:

NOTA BENE: All'importo netto della tassa (prodotto dei metri quadrati per la tariffa deliberata, sopra indicata) devono essere aggiunte le addizionali di legge pari al 15%.

 

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate, in funzione della relativa categoria catastale, o in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 340 della legge 311/2004.
Pertanto, la superficie dichiarata ai fini della tassazione non può essere inferiore all'80% della superficie  catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98.

 

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento, si può effettuare in 4 rate o in un'unica soluzione, presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione che per la Provincia di Crotone è la società Equitalia ETR SpA ubicata in Crotone  alla via MEDITERRANEO n.25/27, ed in c/c postale con i bollettini allegati agli avvisi e/o cartella esattoriale.

 

ESCLUSIONI

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

 

RIFIUTI SPECIALI - RIFIUTI ASSIMILATI

I locali e le aree ove si producono i rifiuti speciali tossici o nocivi(ora definiti dal D.Lgv. 22/97 "rifiuti pericolosi", in quanto lo smaltimento di tali categorie di rifiuto spetta a chi lo produce), sono esclusi dalla applicazione del tributo.
Si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc.).
A tali fini, le attività che producono i rifiuti pericolosi, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto tossico e nocivo,mediante presentazione di planimetria a firma di un tecnico abilitato, nonché la tipologia dello stesso.
Nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie.
I Comuni, con propri regolamenti possono individuare categorie di attività produttive, contestualmente di rifiuti speciali, tossici o nocivi e rifiuti urbani e/o assimilabili ad essi alle quali applicare specifiche riduzioni
Per quanto riguarda l'identificazione ed i quantitativi concernenti i rifiuti assimilati agli urbani si fa rinvio alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 08/06/1998

 

INFORMAZIONI

Il Comune di Crotone non ha adottato la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.). Da ciò ne è derivata la non applicabilità del regime IVA alle richieste di pagamento emesse da quei comuni che hanno già adottato il regime tariffario per la copertura dei costi riferiti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.  
Il Comune di Crotone, invece, è ancora in regime tributario secondo le disposizioni del D.Lgs.vo 507/93 e s.m.i., pertanto gli avvisi di pagamento emessi non contengono l'applicazione dell'IVA, bensì le addizionali di legge (15%) come previste dalla normativa riferita alla tassa (Ta.R.S.U.) e tuttora applicabili.    

 

NOTA FINALE

Per quanto altro non richiamato nella presente informativa, il contribuente può consultare il Decreto legislativo15 novembre 1993, n. 507e successive integrazioni e modificazioni, le disposizioni legislative vigenti in materia,  il Regolamento comunale per l'applicazione della TA.R.S.U. e il Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
I suddetti Regolamenti sono consultabili nella sezione Regolamenti Tributari

 

MODULISTICA

 
 

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