IMU - Saldo - 2013

Aliquote e detrazioni 2013

Il Comune di Crotone ha determinato le aliquote e detrazioni per l'anno 2013 con deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 30 novembre 2013 che è stata pubblicata sul sito istituzionale il 03 dicembre 2013, come riepilogate nella seguente tabella:

 
Descrizione Immobili
Aliquota per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale, limitatamente al pagamento della seconda rata, se dovuta.
0,20
Unità immobiliari di categoria catastale "A1, A8 e A9" utilizzate ad abitazione principale. Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00.
0,60
Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" di pertinenza dell'abitazione principale.
0,60
Terreni agricoli, limitatamente al pagamento della seconda rata, se dovuta.
0,76
Unità immobiliari di categoria catastale "A" non utilizzate ad abitazione principale.
1,06
Unità immobiliari di categoria catastale "A10".
1,06
Unità immobiliari di categoria catastale "B".
1,06
Unità immobiliari di categoria catastale "C1, C3, C4 e C5".
1,06
Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" non di pertinenza dell'abitazione principale.
1,06
Unità immobiliari di categoria catastale "D", con esclusione di quelle classificate D10 (rurali ad uso strumentale);
1,06
Aree fabbricabili.
1,06
 

Abolizione della seconda rata dell'IMU .

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 novembre 2013 n. 133 che conferma la cancellazione della seconda rata IMU per le seguenti
categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categoriecatastali C/2, C/6, C/7),esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi
regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

c) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Non rientrano nella cancellazione i terreni non previsti dai precedenti riferimenti normativi.

d)i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.


Il versamento della seconda rata deve essere eseguito, mediante le modalità indicate nell'apposita sezione,entro il 16 dicembre 2013.

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