IMU 2018

 

Aliquote

Le aliquote, da applicarsi per l'annualità 2018, non hanno subito alcuna modifica rispetto a quelle del 2017, e sono le seguenti:

DESCRIZIONE
ALIQUOTA PER CENTO
Unità immobiliari di categoria catastale "A1,A8,A9" utilizzate ad abitazione principale. Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00
0,60
Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" di pertinenza della suddetta abitazione principale
0,60
Terreni Agricoli
0,76
Unità immobiliari di categoria catastale "A" non utilizzate ad abitazione principale
1,06
Unità immobiliari di categoria catastale "A10"
1,06
Unità immobiliari di categoria catastale "B"
1,06
Unità immobiliari di categoria catastale "C1, C3, C4 e C5"
1,06
Unità immobiliari di categoria catastale  "C2, C6, C7" non di pertinenza dell'abitazione principale
1,06
Unità immobiliari di categoria catastale "D" con esclusione di quelle classificate D10 (rurali ad uso strumentale)
1,06
Aree Fabbricabili
1,06
 

Immobili Esenti

  • Abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i Nel caso di possesso di un unico immobil e,fabbricati classificati nelle categorie  A/1 - A/8 - A/9;
  • Unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento , scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga questa destinazione  e non siano in ogni caso locati;
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all'art. 13 comma.8 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 2014/2011;
  • I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
 

Agevolazioni

Nel caso di possesso di un unico immobil e non concesso in locazione, da parte del personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia  ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad  ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Poplizia ad ordinammento civile, nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del Decreto Legislativo 19 maggio 2000 n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia  si applica la disciplina relativa all'abitazione principale, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni della dimora abituale  e della residenza anagrafica.

La legge 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto, dal 2016, un abbattimento del 50% della base imponibile per le Unità Immobiliari, fatta eccezzione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, genitori e figli (comodatari), che  le utilizzano come abitazione principale.
La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni:

  • Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato;
  • Il comodatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale, stabilendovi residenza anagrafica e dimora abituale;
  • Oltre all'immobile dato in comodato, il comodante può possedere un solo altro imobile abitativo nello stesso Comune adibito a propria abitazione principale;
  • Il comodante non deve possedere oltre a quello dato in comodato e alla propria abitazione principale, un altro immobile abitativo in Italia;
  • Nessuno degli immobili deve essere accatatstato come A1 - A8 - A9;
  • Il contratto di comodato deve essere registrato (per la registrazione si deve pagare l'imposta di registro di 200 euro);

Per fruire della riduzione del 50% per l'intero 2018, il contratto di comodato tra parenti in linea retta di primo gradogià in essere al 1 Gennaio 2018 doveva essere registrato obbligatoriamente entro il 5 febbraio 2018 se redatto in forma scritta, oppure entro l'1 marzo 2018  se si tratta di un contratto verbale di comodato.
La richiesta va fatta utilizzando l'allegato modello.

Nel caso di immobili locati a Canone Concordato (L. 431/1998) (art. 1 c. 53-54, L. 208/2015) l'imposta è ridotta al 25%.
L'agevolazione si applica:
1) Tutti i contratti agevolati a i sensi dell'art. 2 c.3 L. 431/98 (3+2 anni);
2) Ai contratti per studenti universitari (art.5, c.2)
3) Ai contratti transitori (ai quali però non si applicano le agevolazioni fiscali statali - art. 8, c.3).
Vi è 'obbligo di presentare la dichiarazione IMU da parte del locatore nell'anno, con copia del Contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate 

 
 

Quota per lo Stato

E' riservata allo stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 1,06%. E' invece soppressa la quota di imposta che era dovuta nel 2012 allo stato su tutte le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e fabbricati rurali.
Sonostati istituiti i nuovi codici tributo per i versamenti con F24 relativi a questi immobili:
- 3925  denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"
- 3930  denominato  "IMU -imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttittivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"

 

Modalità e Termini per le Dichiarazioni

Per le variazioni intervenute nel 2016,è possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2018

 

Base Imponibile IMU

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina ICI).

 

Calcolo Online

 

Versamenti

  • entro il 16/06/2016 versamento in acconto;
  • entro il 16/12/2016 versamento a saldo.

Se il giorno della scadenza cade di Sabato o Domenica il pagamento si intende regolarmente effettuato  se eseguito il primo giorno  successivo non festivo.
Si ricorda che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso"

I versamenti devono essere effettuati a mezzo del modello di pagamento F24

 

MODULISTICA

 
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