TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili

In vigore dal 01 Gennaio 2014

La TASI -Tributo per i servizi indivisibili - è destinata a finanziare i servizi indivisibili del Comune.

 
 

LEPRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA TASI

 
Presupposto Impositivo
Il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (art. 1, comma 669, Legge n. 147/2013 modificato dall'art. 2, lettera f, del decreto legge n. 16/2014).
Aliquota di base
L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (art. 1, comma 676, Legge 147/2013).
Aliquota massima
L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissatiper la sola IMU, comestabilito dal comma 677 (art. 1, comma 640, della Legge n. 147/2013). Peril 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (art. 1,comma 677, della Legge n. 147/2013)
Maggiorazione aliquote
Per l'anno2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anchetenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n.201, del 2011 (art, 1, comma 677, Legge n. 147/2013 - periodo aggiuntodall'art. 1, comma 1, Decreto Legislativo n. 16/2014, convertito, conmodificazioni, dalla Legge n. 68/2014).
Differenziazioni aliquote
Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme stataliper l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI,in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),numero 2), dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 e possonoessere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologiae della destinazione degli immobili(art. 1, comma 683, Legge n. 147/2013).
Aliquote 2014
Per il versamento della TASI  si applica l'aliquota di base pari all'1 per mille.
 
 

Il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la disciplina per l'applicazione del tributo con particolare riguardo a:

  • Aliquote e detrazioni;
  • Tipologiaed entità delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributivadella famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  • Individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di taliservizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
 

Normativa di riferimento

  • Legge 27dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);
  • Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 -Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte agarantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche(14G00082);
  • Legge 2 maggio 2014, n. 68 -Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte agarantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche(14G00082);
  • Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13- Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (leggefinanziaria 2007) - art. 1, commi dal 161 al 170;
  • DecretoLegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 - Potestà regolamentare generaledelle province e dei comuni.
  • Decreto Legislativo n. 504/1992 -Istituzione dell'ICI - per i soli articoli richiamati.
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